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TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE, SI CAMBIA |
| a cura della Redazione |
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Cosa è cambiato dal 1 gennaio 2012 e cosa c’è
da sapere sull’affrancamento delle minus e plusvalenze
latenti.
A partire dal 1 gennaio 2012 per la tassazione delle rendite
finanziarie è iniziata una nuova epoca, come previsto
dalla manovra finanziaria varata in estate. I cambiamenti riguardano
tutti i prodotti di investimento, certificati inclusi, e prevede
l’applicazione di un’unica aliquota del 20% sui
redditi da capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria,
che va a sostituire il 12,50% in vigore fino al 31 dicembre
2011, in forza all’approvazione del D.L. 138/2011, successivamente
convertito con modificazioni nella legge 148/2011. Il nuovo
corso ha inciso significativamente sui rendimenti netti, sia
positivamente, per tutti gli strumenti per i quali era in vigore
la tassazione del 27%, sia negativamente, per tutti quelli la
cui aliquota era del 12,50%. Ma vediamo più nel dettaglio
quali sono le categorie di strumenti finanziari interessati
dalle modifiche.
In particolare, sono stati soggetti a tassazione del 27% fino
al 31 dicembre 2011:
gli interessi maturati sui depositi bancari, postali e da certificati di deposito;
le accettazioni bancarie;
i titoli di emittenti privati con durata inferiore ai 18 mesi;
i titoli atipici.
All’aliquota del 12,50%:
i titoli pubblici;
i titoli obbligazionari o similari ( anche i certificati di investimento quindi) emessi da banche e imprese provate con durata superiore ai 18 mesi;
le cambiali e gli altri redditi di capitale;
i proventi derivanti da partecipazione a fondi di investimento e gestioni patrimoniali, così come le plusvalenze derivanti da azioni e titoli similari (i dividendi)
Il nuovo sistema, in vigore dal 1 gennaio 2012, prevede l’unificazione
dell’aliquota al 20% per tutti gli strumenti fin qui descritti.
Tuttavia, i commi 7 e 8 prevedono alcune fattispecie escluse
dall’applicazione della nuova aliquota e in particolare
i redditi generati da titoli di debito pubblico, buoni postali
di risparmio e qualsiasi altro titolo emesso da amministrazioni
statali, regionali e provinciali; i redditi generati da obbligazioni
emesse dagli stati esteri inclusi nella cosiddetta white list;
i redditi derivanti da titoli di risparmio per l’economia
meridionale; i risultati di gestione maturati dalle forme di
previdenza complementare (i fondi pensione, ad esempio, sono
soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell’11%).
Di conseguenza, come già riportato sul CJ 246 del 28
settembre 2011 nell’articolo a firma di Fulvia Astolfi
e Maria Cristina Conte ( Studio Hogan Lovelss), la fissazione
di una sola aliquota al 20% per tutti gli strumenti finanziari,
fatta eccezione per quelli appena descritti, deve considerarsi
positiva almeno nella parte in cui, di fatto, rende ormai irrilevanti
le numerose questioni classificatorie che si ponevano nella
vigenza del previgente regime. Fino al 31 dicembre 2011, un
titolo poteva essere ricondotto alla categoria dei titoli similari
alle azioni, a quella dei titoli similari alle obbligazioni
o a quelle dei titoli atipici in quanto a ciascuna di tali categorie
corrispondeva un regime fiscale differenziato. Ora ciò
non è più necessario in quanto tutti i titoli
finanziari, ad eccezione delle azioni che attribuiscono una
partecipazione qualificata (nel senso fiscale del termine) in
una società, sono assoggettate alla medesima aliquota.
Ciò indubbiamente contribuisce a semplificare le informazioni
che devono essere fornite agli investitori nei prospetti informativi,
con ciò eliminando una fonte di possibili equivoci.
Tale rinnovato contesto normativo potrebbe aver determinato
un mutamento nelle scelte degli investitori. All’investimento
in titoli strutturati, soggetti ad un’imposta del 20%
(in luogo del precedente 12,5%) e ad un’imposta di bollo
commisurata all’ammontare complessivo degli investimenti,
si potrebbe preferire l’investimento in conti di liquidità,
soggetti ad un’imposta del 20% (in luogo del 27%) e ad
un’imposta di bollo commisurata alla periodicità
delle comunicazioni (anche annuale). Gli investimenti a breve,
inoltre, non saranno più’ svantaggiati rispetto
a quelli a medio e lungo termine, mentre gli investimenti in
fondi comuni – anch’essi soggetti all’imposta
sostitutiva del 20% in capo agli investitori persone fisiche
non imprenditori – non sono soggetti alla sopra ricordata
imposta di bollo.
Altra opzione, è l’investimento in titoli di Stato;
le ragioni della scelta del legislatore di non penalizzarli
sono fin troppo evidenti. Sembrerebbe quindi che il legislatore
abbia voluto disincentivare l’investimento in quegli strumenti
che da alcuni anni sono indicati quale causa della recente crisi
finanziaria favorendo la “capitalizzazione” delle
persone fisiche che da “investitori” potrebbero
tornare “risparmiatori” da “salvadanaio”.
L’AFFRANCAMENTO E LE MINUSVALENZE
Cosa cambia in regime di minus/plusvalenze già maturate
e per quelle realizzate a partire dal 1 gennaio 2012? La questione
ci è stata posta da diversi lettori in questo ultimo
periodo e comprendiamo bene quanto sia rilevante comprendere
al meglio cosa accadrà. La manovra di ferragosto, in
questo senso, ha stabilito che le minusvalenze di partecipazioni
non qualificate ( ossia tutte quelle generate da strumenti finanziari
quali azioni, certificati..etc.) realizzate fino al 31 dicembre
2011 dovevano essere portate in deduzione dalle plusvalenze
e dagli altri redditi diversi, realizzati successivamente, per
una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Cosa vuol dire questo?
Il Decreto 13 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, relativo alle modalità di esercizio
dell’opzione per l’affrancamento delle plusvalenze
latenti, si riferisce alla possibilità di affrancare
i valori degli strumenti finanziari posseduti al 31 dicembre
2011, esercitando un’opzione per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 12,50% sulle plusvalenze
e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria maturati
fino alla stessa data e non ancora utilizzati in compensazione.
Tale opzione ha lo scopo di permettere a coloro che possedevano
strumenti finanziari plusvalenti alla data del 31 dicembre 2011
di non dover essere assoggettati alla nuova aliquota del 20%
anche per la parte di reddito maturato prima dell’entrata
in vigore della nuova tassazione. Il principio è infatti
quello di garantire, a chi ne fa richiesta, l’attuale
aliquota del 12,50% sui redditi effettivamente maturati fino
all’entrata in vigore della modifica.
Dal 1° gennaio 2012, dunque, i contribuenti che optino
per l’esercizio dell’opzione hanno assunto, in luogo
del costo o del valore di acquisto, in caso di titoli, quote
e diritti negoziati in mercati regolamentati, l’ultimo
valore disponibile al 31 dicembre 2011 rilevato presso gli stessi
mercati. Tale opzione sarà esercitata mediante una comunicazione
ad hoc resa all’intermediario entro il 31 marzo 2012.
Allo stesso modo, per i contribuenti in regime amministrato,
l’opzione deve essere esercitata entro il 31 marzo 2012
mediante comunicazione scritta all’intermediario abilitato.
Per il calcolo dell’imposta sostitutiva, in caso di affrancamento,
si dovrà tenere conto della differenza tra minusvalenze
e plusvalenze latenti, dal momento che la richiesta dell’affrancamento
riguarderà necessariamente tutti i titoli e gli strumenti
finanziari detenuti dall’investitore presso lo specifico
intermediario. Di conseguenza, ipotizzando di avere avuto alla
data del 31 dicembre 2011 una plusvalenza latente di 10000 euro
su un certificato di investimento e delle minusvalenze latenti
su altri certificati o diversi strumenti finanziari per un importo
complessivo di 4000 euro, l’imposta avrà concorso
solo sulla differenza di 6000 euro. E’ da sottolineare
che le minusvalenze latenti non compensate in sede di opzione
saranno compensabili fino al 31 dicembre 2012 per il 62,5% del
loro ammontare, mentre quelle realizzate dal 1 gennaio 2012
in poi saranno compensabili al 100% per i successivi quattro
anni.
L’aspetto dell’affrancamento è molto importante
per coloro che possiedono certificati di investimento che scadranno
dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota. Poniamo
il caso di un certificato acquistato nel 2009 al valore di 70
euro che oggi sia a 91 euro, ovvero in plusvalenza del 30%,
e che alla scadenza del 20 dicembre 2012 rimborsi esattamente
il medesimo importo, ossia 91 euro. Senza opzione di affrancamento
l’investitore si troverebbe a pagare, alla scadenza, una
aliquota del 20% sull’intera plusvalenza che, però,
in realtà, è stata maturata quando la tassazione
in vigore era del 12,50%. In termini pratici, ipotizzando che
la plusvalenza ammonti a 10000 euro, si tratta di una differenza
di 750 euro. Analogamente, si ponga il caso di aver già
maturato una minusvalenza di 10000 euro alla data del 31 dicembre
2011, per un credito di imposta di 1250 euro, e che dopo il
1 gennaio si sia realizzata una plusvalenza di analogo importo.
Senza l’entrata in vigore della nuova aliquota, la plusvalenza
sarebbe stata portata interamente in compensazione con i 1250
euro di credito di imposta. Con la modifica, la plusvalenza
realizzata andrà tassata nella misura del 20% e pertanto
ci si troverà a dover pagare un’imposta di 750
euro, data dalla differenza tra i 2000 euro di nuova imposta
e i 1250 euro di credito di imposta.
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